Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 24 giugno 2015, n. 13087, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO - Distinzione dagli atti compiuti per spirito di liberalità - Attribuzione patrimoniale effettuata dal coniuge fallito al momento della separazione - Atto a titolo gratuito - Configurabilità - Requisiti.


Ai fini dell'azione di inefficacia di cui all'art. 64 legge fall., atti a titolo gratuito non sono solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, che è requisito necessario della donazione, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo. Ne consegue che, l'attribuzione patrimoniale effettuata da un coniuge, poi fallito, a favore dell'altro coniuge in vista della loro separazione, va qualificata come atto a titolo gratuito ove non abbia la funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento suo o dei figli. 

PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO - Socio di una società di persone - Donazione di un immobile – Al coniuge – Atto a titolo gratuito – Inefficacia nei confronti dei creditori – Sussiste.


È inefficace nei confronti dei creditori del coniuge poi fallito, in quanto socio di società di persone, la donazione dell’immobile compiuta in favore dell’altro coniuge entro i due anni precedenti il fallimento, dovendosi ritenere a titolo gratuito l’atto posto in essere alla vigilia della separazione personale laddove la subordinazione dell’ordinario contributo del coniuge in favore dei figli a richieste specifiche della moglie non può essere interpretato come un esonero dall’obbligo di contribuire all’ordinario mantenimento, bensì come una regolamentazione peculiare delle modalità di pagamento, in tempi misura e modalità non predeterminate.