Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 24 gennaio 2014, n. 1508, sez. I civile

FALLIMENTO – Sede all’estero.

Il trasferimento della sede sociale all'estero non fa venir meno la "continuità" giuridica della società trasferita (al cui cambiamento di denominazione sociale non può dunque ricollegarsi un mutamento di identità), almeno nelle ipotesi nelle quali la legge applicabile nella nuova sede concordi con il determinarsi di tale effetto. Una di queste ipotesi è per l'appunto ravvisabile nel trasferimento della sede sociale, con assunzione da parte della società trasferita dello "status" di International Business Company con nuova denominazione, atteso che la legge ivi applicabile prevede, in tale situazione, la "continuità" del nuovo ente rispetto a quello "originario". Da tale continuità, che trova conferma anche nell'art. 2437 c.c., comma 1, lett. c), e art. 2473 c.c., comma 1, deriva anche che la cancellazione della società dal Registro Imprese italiano in conseguenza del trasferimento della sede legale all'estero non fa decorrere il termine annuale per la dichiarazione di fallimento previsto dalla L. Fall., art. 10, comma 1, che, conformemente alla sua ratio, trova applicazione nei casi nei quali la cancellazione dal Registro imprese sia stata operata sul presupposto della cessazione dell'attività (come quando giunge a compimento il procedimento di liquidazione a norma dell'art. 2495 c.c., nel testo novellato dal D.Lgs. n. 6 del 2003, che in tal caso dalla cancellazione fa derivare l'effetto estintivo dell'ente), mentre la cancellazione per dichiarato trasferimento all'estero della società presuppone per l'appunto - a prescindere dal carattere fittizio di tale dichiarazione di trasferimento - il contrario, che cioè la società continui a svolgere la propria attività imprenditoriale, sia pure in altro stato.