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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 23 settembre 2014, n. 19978, sez. Unite civili

PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO - Società – Sede legale – Trasferimento in Stato extracomunitario prima del deposito dell’istanza – Giurisdizione italiana – Sussiste.


Spetta al giudice italiano la giurisdizione con riguardo all'istanza di fallimento presentata nei confronti di società di capitali, già costituita in Italia, che, dopo il manifestarsi della crisi dell'impresa, abbia trasferito all'estero la sede legale, nel caso in cui i soci, chi impersona l'organo amministrativo ovvero chi ha maggiormente operato per la società, siano cittadini italiani senza collegamenti significativi con lo Stato straniero, circostanze che, lasciano chiaramente intendere come la delibera di trasferimento fosse preordinata allo scopo di sottrarre la società dal rischio di una prossima probabile dichiarazione di fallimento, ben potendosi desumere la natura fittizia dell’operazione dal fatto che l’attività in concreto esercitata ha esclusivo dimensionamento locale dall’assoluta mancanza di dati circa l'effettiva attività nel Paese extracomunitario.