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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 21 febbraio 2014, n. 4190, sez. I civile

FALLIMENTO - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso.

 

In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti relativi a crediti liquidi ed esigibili ex art. 67, comma 2, l.fall., la prova della conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore poi fallito, può legittimamente fondarsi su elementi indiziari caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza; per il raggiungimento della prova della scientia decoctionis con il mezzo delle presunzioni non basta una astratta conoscibilità oggettiva accompagnata da un presunto dovere di conoscere, sicché la qualità di banca di colui che entra in contatto con l'insolvente rileva, non di per sé, neppure se correlata al parametro, del tutto teorico, del creditore avveduto, ma solo in presenza di concreti collegamenti di quel creditore con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza.