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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 20 ottobre 2015, n. 21273, sez. I civile

ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - Vendita immobiliare - Opponibilità al fallimento del venditore - Condizioni - Data certa e trascrizione in data anteriore alla dichiarazione di fallimento - Necessità.

L'opponibilità al fallimento del venditore di un suo atto di vendita immobiliare richiede che l'atto stesso abbia data certa, a norma dell'art. 2704 c.c., e che le formalità necessarie a rendere opponibili gli atti ai terzi - nella specie, la trascrizione - siano compiute, ex art. 45 l.fall., in data anteriore all'apertura della procedura concorsuale.