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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 20 marzo 2014, n. 6561, sez. I civile

PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO - Soci – Finanziamento dei soci - Rimborso – Principio di postergazione – Applicabilità – Presupposti.

L'art. 2467, comma 2, c.c. prevede l'applicabilità del principio della postergazione a quei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società sotto qualsiasi forma nel caso in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società rispetto alla quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.