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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 19 marzo 2015, n. 5523, sez. I civile

FALLIMENTO - Rapporti pendenti (effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti)


La facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto non compiutamente eseguito, secondo quanto previsto dall'art. 72 R.D. n. 267 del 1942, presuppone che il contratto medesimo sia ancora pendente alla data di dichiarazione del fallimento.
In tema di effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, ed in fattispecie relativa a contratto preliminare di compravendita, laddove il curatore del sopravvenuto fallimento del promissario acquirente agisca nei confronti del promittente venditore per ottenerne la condanna alla restituzione delle somme da lui incassate a titolo di caparra ed al risarcimento dei danni, deve ritenersi ammissibile, da parte del convenuto, quale mero fatto impeditivo delle avverse domande ed estintivo della descritta obbligazione di restituzione.

(Nella specie, accertato che il promissario venditore aveva esercitato il proprio diritto di recesso, ai sensi dell'art. 1385, comma 2, c.c., prima della dichiarazione di fallimento della promissaria acquirente, il curatore non poteva agire per ottenere la restituzione della somma trattenuta a titolo di caparra, in quanto alla data del fallimento il preliminare dedotto in giudizio non poteva ritenersi ancora pendente).

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA - Contratto preliminare di vendita - Facoltà per il curatore di sciogliersi ex art. 72 legge fall. - Esperibilità - Condizioni - Pendenza del contratto alla data del fallimento - Fattispecie.


La facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto non compiutamente eseguito, prevista dall'art. 72 legge fall., presuppone che il contratto medesimo sia ancora pendente alla data di dichiarazione del fallimento.
(Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione impugnata atteso che, anteriormente alla dichiarazione di fallimento della promissaria acquirente, la promittente venditrice aveva esercitato il recesso dal contratto preliminare ex art. 1385, secondo comma, cod. civ., sicché questo non poteva ritenersi ancora pendente, con conseguente impossibilità per il curatore di sciogliersene).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1385 , Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 72
Massime precedenti Vedi: N. 10101 del 1995 Rv. 494100, N. 5298 del 2013 Rv. 625347