Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 17 novembre 2017, n. 27280, sez. Unite civili

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - Insolvenza transfrontaliera - Dichiarazione di fallimento all'estero di società - Effetti immediati negli altri Stati membri ex Regolamento CE n. 1346 del 2000 - Conseguenze - Apertura di concorrente procedura di insolvenza principale - Esclusione.

 

Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento CE n. 1346 del 2000, la decisione di apertura della procedura d'insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro che si sia ritenuto competente, quale giudice dello Stato nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena produca effetto in quello in cui è adottata, senza che ai giudici di tali altri Stati sia consentito di sottoporla a valutazione. Ne consegue che le eventuali procedure aperte successivamente in un altro Stato membro, nel cui territorio il debitore possiede una dipendenza, sono procedure secondarie.

(Nella specie, la S.C., a seguito della sopravvenuta dichiarazione di fallimento in Lussemburgo di una società per azioni intervenuta nelle more di analogo giudizio pendente in Italia, ha ritenuto inammissibile, per carenza di interesse, il regolamento di giurisdizione proposto dal fallimento).