FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - ORGANI - Azione ex artt. 146 legge fall. e 2394 cod. civ. - Operazione di scissione societaria - Responsabilità degli amministratori - Configurabilità - Condizioni.
Nell'ipotesi di scissione societaria, la responsabilità degli amministratori ex art. 2394 cod. civ. nei confronti dei creditori sociali non è predicabile per il solo verificarsi della conseguente diminuzione patrimoniale della società scissa - in quanto la società beneficiaria è solidalmente responsabile, ex art. 2504-decies, secondo comma, cod. civ. - occorrendo, invece, dimostrare la sussistenza di un danno effettivamente subito dai creditori sociali per effetto di tale operazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2502, Cod. Civ. art. 2504 novies, Cod. Civ. art. 2504 decies, Legge Falliment. art. 146