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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 16 settembre 2015, n. 18131, sez. Unite civili

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA - Preliminare di vendita immobiliare - Facoltà di scioglimento del curatore del promittente venditore - Limiti di esercizio - Trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. da parte del promissario acquirente - Effetto ostativo - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.

Il curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile non può sciogliersi dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 l.fall. con effetto verso il promissario acquirente ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 c.c. e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta, in quanto, a norma dell'art. 2652, n. 2, c.c., la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese.