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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 15 maggio 2013, n. 11737, sez. II civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - Azione di riduzione - Legittimazione attiva del curatore fallimentare del legittimario - Spettanza - Fondamento.

In tema di successione necessaria, il curatore fallimentare del legittimario può esercitare azione di riduzione, in virtù della legittimazione a stare in giudizio per i rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento attribuitagli dall'art. 43 legge fall., oltre che per effetto dello spossessamento fallimentare che priva il fallito della disponibilità di suoi beni (tra i quali sono da ricomprendere i diritti patrimoniali spettanti al fallito quale legittimario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553, Legge Falliment. artt. 42 e 43