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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 14 marzo 2014, n. 6022, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI - Concordato con cessione dei beni - Ricavato superiore a quanto necessario per il pagamento della percentuale offerta ai creditori - Eccedenza - Distribuzione tra i creditori - Necessità - Fondamento.


Nel concordato con cessione dei beni l'imprenditore assume l'obbligo di porre a disposizione dei creditori l'intero patrimonio dell'impresa e non di garantire il pagamento dei crediti in una misura percentuale prefissata, a meno di un'espressa previsione in tal senso. Ne consegue che, il ricavato della vendita dei beni va distribuito tra i creditori, i quali beneficiano dell'eventuale miglior risultato, rispetto a quello promesso, in ragione della garanzia generale per loro rappresentata dal patrimonio del debitore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740, Legge Falliment. art. 160 e art. 182