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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 14 febbraio 2014, n. 3543, sez. I civile

CONCORDATO PREVENTIVO - INDUSTRIA E COMMERCIO (Delitti contro l') - Frode in commercio.

E' estraneo alla qualificazione di 'atto di frode' il comportamento del debitore che, già nel ricorso, aveva indicato gli atti di disposizione del patrimonio, stipulati anteriormente, implicanti la concessione di diritti di godimento a terzi e che, successivamente esaminati dal commissario giudiziale, erano stati suscettibili di depauperare il detto patrimonio.