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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 13 marzo 2014, n. 5792, sez. III civile

FALLIMENTO - Rapporti pendenti (effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti).


In tema di rapporti pendenti alla dichiarazione di fallimento, nel caso di fallimento del locatore, il curatore fallimentare subentra nel contratto di locazione solo nel caso in cui il negozio risulti opponibile alla massa dei creditori, ovvero abbia data certa anteriore alla dichiarazione del fallimento e sia stato debitamente trascritto, se di durata ultranovennale.
(Nella specie, a seguito del fallimento della parte locatrice, il curatore intimava licenza di finita locazione al conduttore relativamente ad un contratto, registrato ma non trascritto, con il quale era stato concesso il godimento di un immobile per la durata di anni 70).