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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 12 novembre 2013, n. 25379, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - "Scientia decoctionis" del terzo contraente - Ipoteca giudiziale per rilevante importo iscritta sul bene venduto e menzionata nell'atto - Sufficienza.


In tema di revocatoria fallimentare di compravendita ex art. 67, secondo comma, legge fall., la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere probatorio, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili anche dall'esistenza di un'ipoteca giudiziale sul bene venduto, menzionata nel contratto ed iscritta in virtù di un provvedimento definitivo di condanna della venditrice al pagamento di un rilevante importo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 2727 e 2729, Legge Falliment. art. 67 com. 2
Massime precedenti Vedi: N. 20482 del 2009, N. 5256 del 2010, N. 18196 del 2012