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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 12 marzo 2014, n. 5721, sez. I civile

FALLIMENTO – Opposizione.

 

Ai fini dell'opponibilità al fallimento è necessario che l'atto, oltre ad avere data certa, venga trascritto in data anteriore all'apertura della procedura concorsuale.

(La data, a partire da cui si individua l’opponibilità degli atti, oggetto di trascrizione, è il giorno in cui viene emesso il decreto ministeriale di assoggettamento della società alla liquidazione coatta amministrativa. Non rilevano, invece, il giorno di pubblicazione del provvedimento ministeriale o la sua conoscibilità).