FALLIMENTO – Opposizione.
Ai fini dell'opponibilità al fallimento è necessario che l'atto, oltre ad avere data certa, venga trascritto in data anteriore all'apertura della procedura concorsuale.
(La data, a partire da cui si individua l’opponibilità degli atti, oggetto di trascrizione, è il giorno in cui viene emesso il decreto ministeriale di assoggettamento della società alla liquidazione coatta amministrativa. Non rilevano, invece, il giorno di pubblicazione del provvedimento ministeriale o la sua conoscibilità).