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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 12 dicembre 2013, n. 28015, sez. I civile

I) FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI -
Società commerciali - Fallimento - Assoggettabilità - Attività commerciale - Effettivo esercizio - Necessità - Esclusione - Differenze, per tale profilo, dall'imprenditore commerciale individuale - Fattispecie.


Le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili a fallimento, indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile, per l'impresa non collettiva, stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva attribuito la qualità di imprenditore commerciale ad un consorzio con attività esterna, costituito in forma di società, il cui statuto prevedeva l'esecuzione, con autonoma organizzazione di mezzi e per conto delle imprese consorziate, di attività di lavori edili, di trasporto, nonché di servizi amministrativi e contabili, con divisione degli utili tra i soci; e ciò senza compiere alcuna verifica sull'effettivo svolgimento delle attività statutariamente previste).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, art. 2247, art. 2249, art. 2612 e art. 2615 ter, Legge Falliment. art. 1
Massime precedenti Conformi: N. 21991 del 2012
Massime precedenti Vedi: N. 8849 del 2005


II) FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - Consorzio con attività esterna - Natura di imprenditori commerciali - Fondamento - Conseguenze - Assoggettabilità a fallimento.

I consorzi con attività esterna, svolgendo attività ausiliaria per conto delle imprese consorziate, costituiscono, nei confronti dei terzi, autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e di responsabilità e, pertanto, attesa la disciplina specificamente dettata dal codice civile, che attiene al sistema di pubblicità legale relativo alla struttura organizzativa (art. 2612), alla rappresentanza in giudizio (art. 2613), al fondo comune (art. 2614) e, soprattutto, alla responsabilità nei confronti dei terzi (art. 2615), nonché il processo di assimilazione alle società per azioni, evincibile dalla parziale estensione della disciplina di dette società (art. 2615 bis, aggiunto dall'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 377), partecipano della stessa natura degli imprenditori commerciali consorziati e sono assoggettabili a fallimento ai sensi dell'art. 1 legge fall.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2612, art. 2613, art. 2614, art. 2615 e art. 2615 bis, Legge Falliment. art. 1, Legge 10/05/1976 num. 377 art. 4
Massime precedenti Vedi: N. 13465 del 2010