I) FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - Cessione di credito con funzione solutoria - Anormalità del mezzo di pagamento - Sussistenza - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
In tema di azione revocatoria fallimentare, la cessione del credito (nella specie, per rimborso IVA) in funzione solutoria, quando non sia prevista al momento del sorgere dell'obbligazione, ovvero non sia attuata nell'ambito della disciplina della cessione dei crediti di impresa, di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, integra sempre gli estremi di un mezzo anormale di pagamento, indipendentemente dalla certezza di esazione del credito ceduto; ne consegue la presunzione della conoscenza dello stato di insolvenza in capo al cessionario, il quale può vincerla non con una prova diretta dell'insussistenza di tale stato (che solo da un punto di vista logico rappresenta un presupposto dell'azione), ma con la dimostrazione di circostanze idonee a fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 1 n. 2, Cod. Civ. artt. 1198 e 1260, Legge 21/02/1991 num. 52
Massime precedenti Vedi: N. 12736 del 2011
II) FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - Azione revocatoria fallimentare - Stato di insolvenza - Elemento costitutivo della fattispecie - Esclusione - Conoscenza dello stesso - Rilevanza.
In tema di azione revocatoria fallimentare, la sussistenza dello stato di insolvenza del fallito al momento in cui abbia compiuto l'atto poi con essa impugnato non costituisce requisito autonomo di quest'ultima, ma è ricompreso in quello soggettivo della conoscenza, nell'altra parte, dei segni esteriori attraverso cui quello stato si manifesta, di cui segue, pertanto, il relativo regime di allegazione e prova.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67
Massime precedenti Vedi: N. 4766 del 2007, N. 4559 del 2011