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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 10 giugno 2014, n. 13014, sez. I civile

PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO - Dichiarazione intervenuta – Accordo di ristrutturazione – Concessione di un termine ad hoc – Non sussiste.


Deve escludersi la concessione di un termine per la formalizzazione di una proposta di accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis della legge fallimentare dovendo ritenersi che detto istituto non possa essere retroattivamente applicato in ipotesi di fallimento già dichiarato laddove il d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che l’ha introdotto, non ha efficacia retroattiva, in applicazione del principio generale di cui all'articolo 12 disposizioni sulla legge in generale ed in assenza di alcuna espressa disposizione contraria, e dovendo osservarsi qualunque ipotesi di composizione negoziale della crisi di impresa incontrino un limite preclusivo nella dichiarazione di fallimento (oltre la quale l'unico strumento lato sensu negoziale residuo è il concordato fallimentare).