Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 1° agosto 2014, n. 17525, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER L'IMPRESA - Società posta in liquidazione coatta amministrativa - Organi sociali - Funzioni - Cessazione ex art. 200, primo comma, legge fall. - Significato - Sospensione temporanea - Conseguenze.


La cessazione delle funzioni dell'assemblea e degli organi amministrativi e di controllo della società messa in liquidazione coatta amministrativa, sancita dall'art. 200, primo comma, legge fall., consiste, in realtà, in una sospensione temporanea (per la durata della procedura concorsuale) degli organi sociali limitata al compimento dei soli atti di disposizione patrimoniale, sicché, dopo la cessazione della procedura, gli organi sociali originari tornano in funzione, nella pienezza dei loro poteri, senza soluzione di continuità.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 200