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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, ordinanza 9 agosto 2017, n. 19918, sez. VI - 1 civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - Terzo subacquirente - Azione revocatoria proposta dal curatore - Art. 67 legge fall. - Applicabilità - Esclusione - Art. 2901 cod. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Malafede del terzo - Onere della prova a carico del curatore - Sussistenza - Fondamento.

 

In tema di rapporti tra revocatoria fallimentare e revocatoria ordinaria, l'art. 67 della l. fall., non facendo alcun riferimento alla sorte dei diritti di coloro che abbiano subacquistato dal primo acquirente del debitore fallito, è inapplicabile agli atti di acquisto di tali subacquirenti, applicandosi in tale ipotesi il regime giuridico dell'azione revocatoria ordinaria con salvezza dei diritti acquistati a titolo oneroso da terzi di buona fede. Ne consegue che il curatore fallimentare che abbia convenuto in giudizio il creditore ipotecario dell'acquirente del bene alienato dal fallito, non può giovarsi dell'inversione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 67 l. fall. ma è tenuto a dimostrare la malafede del predetto creditore, in qualità di terzo subacquirente, secondo le regole dell'onere della prova dell'azione revocatoria ordinaria.