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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, ordinanza 25 novembre 2015, n. 24112, sez. VI - 1 civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ E DEI SOCI - Socio accomandante receduto - Estensione di fallimento - Termine annuale - Decorrenza - Dalla pubblicità dello scioglimento del rapporto sociale - Fondamento.

Ai fini della dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone, l'accomandante che abbia violato il divieto previsto dall'art. 2320 c.c. assume uno "status" equiparabile a quello dell'accomandatario occulto. Ne consegue che, per il principio di certezza delle situazioni giuridiche, il termine annuale ex art. 147 l.fall. non decorre dalla data del recesso, né da quella della dichiarazione di fallimento della società, che non scioglie il vincolo tra i soci, ma dal giorno in cui lo scioglimento del rapporto sociale con il socio sia portato a conoscenza dei creditori con idonee forme di pubblicità.