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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 6 marzo 2017, n. 5520, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - "Holding" di tipo personale suscettibile di fallimento - Nozione - Stato soggettivo - Mezzi negoziali - Irrilevanza.

 

È configurabile una "holding" di tipo personale, costituente impresa commerciale suscettibile di fallimento, per essere fonte di responsabilità diretta dell'imprenditore, quando si sia in presenza di una persona fisica che agisca in nome proprio, per il perseguimento di un risultato economico, ottenuto attraverso l'attività svolta, professionalmente, con l'organizzazione ed il coordinamento dei fattori produttivi, relativi al proprio gruppo di imprese, restando irrilevanti sia lo stato soggettivo dell’imprenditore, sia i mezzi negoziali utilizzati per l’esercizio dell’attività imprenditoriale.

 

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - "Holding" di tipo personale - Estremi - Assoggettabilità a fallimento - Condizioni - Fattispecie.

 

È configurabile una "holding" di tipo personale allorquando una persona fisica, che sia a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie, svolga professionalmente, con stabile organizzazione, l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle società medesime, non limitandosi, così, al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio. A tal fine è necessario che la suddetta attività, di sola gestione del gruppo (cosiddetta “holding” pura), ovvero anche di natura ausiliaria o finanziaria (cosiddetta “holding” operativa), si esplichi in atti, anche negoziali, posti in essere in nome proprio, fonte, quindi, di responsabilità diretta del loro autore, e presenti, altresì, obiettiva attitudine a perseguire utili risultati economici, per il gruppo e le sue componenti, causalmente ricollegabili all'attività medesima.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d’appello che aveva respinto il reclamo dell’“holder” persona fisica dichiarato fallito, il quale, sebbene con la coesistenza di una società capogruppo - anch’essa dichiarata fallita - delle società dirette dal primo, aveva svolto un'attività diversa ed ulteriore da tale soggetto, con spendita diretta del proprio nome, autonoma organizzazione e connotazione imprenditoriale).