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Categoria: FALLIMENTO

* Cassazione, ordinanza 6 febbraio 2018, n. 2820, sez. I civile

PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA - Fondo patrimoniale su casa familiare – Limiti.

 

La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge; essa configura, dunque, un atto a titolo gratuito; tale atto è suscettibile di essere dichiarato inefficace a norma dell’art. 64 legge fall. Salvo che si dimostri l’esistenza in concreto di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale e il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione.

(Nel caso di specie è stata confermata l’inefficacia di un atto di costituzione di immobili in fondo patrimoniale stipulato nel biennio anteriore al fallimento).