ESECUZIONE FORZATA - Vendita forzata.
La diversità strutturale
della vendita forzata rispetto a quella negoziale, nonché la mancanza di
disciplina positiva e il carattere meramente interpretativo del fondamento
dell'estensione dell'istituto alla vendita forzata risultano ostative
all'adozione in materia di una nozione lata dell'aliud pro alio.
Pertanto, in caso di vendita forzata, la fattispecie dell'aliud pro alio è
ravvisabile solo in ipotesi di radicale o sostanziale diversità della cosa
oggetto della vendita, in cui, venendo effettivamente meno il nucleo essenziale
e l'oggetto stesso della vendita forzata, quale risulta specificato e
determinato dall'offerta dell'aggiudicatario e dalla stessa determinazione
dell'organo giudicante, la cosa aggiudicata risulti essere diversa da quella
sulla quale è incolpevolmente caduta l'offerta dell'aggiudicatario.