ESECUZIONE FORZATA - Pignoramento –
Effetti.
Il
terzo che, in pendenza dell'esecuzione forzata e dopo la trascrizione del
pignoramento di immobile, abbia acquistato a titolo particolare il bene
pignorato, soggiace alla disposizione di cui all'art. 2913 c.c., la quale -
sancendo l'inefficacia verso il creditore procedente ed i creditori intervenuti
delle alienazioni del bene pignorato successive al pignoramento - nega a tale
terzo la possibilità di svolgere le attività processuali inerenti ad un suo
subingresso nella qualità di soggetto passivo dell'esecuzione, né detto terzo è
legittimato a proporre l'opposizione agli atti esecutivi.