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* Cassazione, sentenza 16 maggio 2016, n. 9994, sez. I civile

ESECUZIONE FORZATA - Pignoramento – Effetti.
Il terzo che, in pendenza dell'esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento di immobile, abbia acquistato a titolo particolare il bene pignorato, soggiace alla disposizione di cui all'art. 2913 c.c., la quale - sancendo l'inefficacia verso il creditore procedente ed i creditori intervenuti delle alienazioni del bene pignorato successive al pignoramento - nega a tale terzo la possibilità di svolgere le attività processuali inerenti ad un suo subingresso nella qualità di soggetto passivo dell'esecuzione, né detto terzo è legittimato a proporre l'opposizione agli atti esecutivi.