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* Cassazione, sentenza 14 febbraio 2017, n. 3791, sez. III civile

GIUSTIZIA E GIURISDIZIONI - ESECUZIONE FORZATA - Immobile - Vendita all’asta - Prezzo di aggiudicazione – Sensibilmente inferiore al valore di mercato - Sospensione – Non sussiste.

E’ escluso che il potere di cui all'articolo 586 c.p.c. sia incondizionatamente esercitabile dal giudice dell’esecuzione; questa Corte ha, infatti, ancorato i parametri enunciati dalla legge che giustificano l’esercizio di tale potere al verificarsi di una serie di alternative, possibili ipotesi. Il potere di sospendere la vendita dopo l’aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto può essere, infatti, esercitato allorquando ricorrano ipotesi particolari, accomunate dalla alterazione delle regole di legittima determinazione del prezzo stesso.