ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA -
TRASFERIMENTO - Decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. - Idoneità a
fungere da titolo esecutivo per il rilascio - Opposizione all'esecuzione per
rilascio - Condizioni.
Il
decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. è atto esecutivo della procedura di
espropriazione ma costituisce anche titolo esecutivo per il rilascio, sicché le
censure riguardanti non il "modo" in cui si è svolta l'espropriazione
(e, quindi, l'idoneità del decreto a determinare il trasferimento in favore
dell'aggiudicatario), bensì l'efficacia del decreto come titolo per l'esecuzione
ex art. 2930 c.c., costituiscono materia di opposizione a tale (diversa)
esecuzione per rilascio, ove si discuta se il decreto di trasferimento abbia i
requisiti per valere come provvedimento di questo tipo, ovvero se non sia
giuridicamente inesistente, oppure se è proprio l'immobile di cui si chiede il
rilascio ad essere stato trasferito con il decreto.