ESECUZIONE FORZATA - Immobiliare – Vendita senza
incanto – Assistenza avvocato – Necessaria.
La differenza strutturale
tra la vendita all’incanto e quella senza incanto – posto che con l'incanto non
si manifesta la volontà irrevocabile di acquistare, ma si dichiara soltanto di
voler partecipare al relativo procedimento (senza essere neppure vincolati a
tale manifestazione di volontà), mentre l'offerta di vendita senza incanto è
irrevocabile almeno fino a quando il G.E. o il suo delegato l'abbiano esaminata
e comunque per centoventi giorni - rendono improponibile l'assunzione come
parametro di riferimento ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione della
diversa disciplina di cui all'articolo 579 c.p.c. per la vendita con incanto;
peraltro la delicatezza delle scelte che l’offerente è chiamato ad assumere
nella vendita senza incanto (valga, per tutte, proprio la scelta di partecipare
all’eventuale gara) rendono non irrazionale l’opzione legislativa adottata per
la relativa disciplina, richiedendo la figura tecnica di un legale, ove
l'offerta non sia presentata personalmente.