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* Cassazione, sentenza 5 maggio 2016, n. 8951, sez. III civile

ESECUZIONE FORZATA - Immobiliare – Vendita senza incanto – Assistenza avvocato – Necessaria.
La differenza strutturale tra la vendita all’incanto e quella senza incanto – posto che con l'incanto non si manifesta la volontà irrevocabile di acquistare, ma si dichiara soltanto di voler partecipare al relativo procedimento (senza essere neppure vincolati a tale manifestazione di volontà), mentre l'offerta di vendita senza incanto è irrevocabile almeno fino a quando il G.E. o il suo delegato l'abbiano esaminata e comunque per centoventi giorni - rendono improponibile l'assunzione come parametro di riferimento ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione della diversa disciplina di cui all'articolo 579 c.p.c. per la vendita con incanto; peraltro la delicatezza delle scelte che l’offerente è chiamato ad assumere nella vendita senza incanto (valga, per tutte, proprio la scelta di partecipare all’eventuale gara) rendono non irrazionale l’opzione legislativa adottata per la relativa disciplina, richiedendo la figura tecnica di un legale, ove l'offerta non sia presentata personalmente.