Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 30 giugno 2014, n. 14774, sez. III civile

I) ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - Espropriazione immobiliare - Modalità dell'incanto - Violazione della relativa normativa - Interesse del debitore esecutato all'opposizione agli atti esecutivi - Sussistenza - Condizioni e limiti - Fattispecie.


In tema di espropriazione immobiliare, il giudice, pur avendo constatato un'illegittimità della procedura, non deve accogliere l'opposizione se non venga dimostrato che dalla stessa sia derivata la lesione dell'interesse del debitore a conseguire dalla vendita il maggior prezzo possibile per aver impedito ulteriori e più convenienti offerte di acquisto.
(Nella specie, pur partendosi da un prezzo base di asta illegittimamente ribassato di un quinto, l'asta si era poi svolta con rilanci tali da pervenire ad un prezzo di aggiudicazione addirittura superiore a quello originario).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, art. 581, art. 617 
Massime precedenti Conformi: N. 3950 del 2006


II) PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - Espropriazione immobiliare - Vendita all'incanto - Asserita inadeguatezza della c.t.u. quanto al valore del bene - Rinnovazione - Discrezionalità del giudice - Insindacabilità.


Il potere del giudice dell'esecuzione di disporre, prima della vendita all'incanto dell'immobile espropriato, la rinnovazione della c.t.u. ad esso relativa, in quanto troppo risalente nel tempo nonchè palesemente inadeguata a rispecchiare il valore effettivo del bene sottoposto a vendita forzata, rientra tra i poteri discrezionali del giudice il cui esercizio o meno non è sindacabile sotto il profilo della violazione di legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, art. 510
Massime precedenti Vedi: N. 25569 del 2010