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Cassazione, sentenza 28 luglio 2014, n. 17033, sez. III civile

GIUSTIZIA E GIURISDIZIONI - ESECUZIONE FORZATA - Opposizione – Immobile in comproprietà – Fattispecie.


I comproprietari di un bene immobile non possono utilizzare il titolo esecutivo - formato, valido ed efficace nei confronti di altro comproprietario, nella cui posizione siano succeduti per ottenere in via coattiva il rilascio dell'intero immobile da parte di un terzo, occupante l'immobile in forza di titolo di godimento conferitogli da un ulteriore comproprietario. E’ ammissibile la pronunzia di una sentenza di condanna al rilascio pro-quota e la sua eseguibilità ai sensi dell’art. 608 c.p.c. con la precisazione che esso opera quando l’azione di rilascio debba essere eseguita nei confronti del terzo detentore qualificato e non quando debba essere eseguita nei confronti del/i comproprietario/i, a seguito di giudizio di rivendicazione che riguardi una quota ideale di un bene in comproprietà “pro indiviso”.