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Cassazione, sentenza 26 maggio 2014, n. 11638, sez. III civile

GIUSTIZIA E GIURISDIZIONI - ESECUZIONE FORZATA - Opposizione agli atti esecutivi – Esecuzione immobiliare – Espropriazione esattoriale – Acquisto mortis causa del bene pignorato.


In materia di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede - debitore esecutato, l’agente della riscossione, se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, prima di disporre la vendita ai sensi dell’art. 78 del D.P.R. n. 602 del 1973. Se, invece, il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità ma questo non sia trascrivibile, perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l'acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli artt. 485 o 527 c.c., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita ai sensi dell’art. 78 citato potrà essere disposta soltanto dopo che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza.