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Cassazione, sentenza 20 gennaio 2015, n. 869, sez. II civile

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE - Destinazione del bene a pertinenza - Requisito oggettivo e soggettivo - Accertamento diritto di proprietà sulla cosa accessoria - Necessità - Fattispecie.


La costituzione del vincolo pertinenziale presuppone un elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementarità con quello principale, e un elemento soggettivo, consistente nella effettiva volontà del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni collegati di destinare il bene accessorio al servizio o all'ornamento del bene principale, ma non si traduce in un modo di acquisto della proprietà, sicché è comunque necessario l'accertamento del diritto dominicale sulla cosa accessoria.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che una volta accertata la destinazione a pertinenza da parte dell'unico proprietario del bene principale e di quello accessorio l'omessa menzione del bene destinato a pertinenza in un decreto di trasferimento emesso a seguito di procedimento espropriativo non impedisse l'operatività dell'art. 2912 cod. civ.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 2912
Massime precedenti Conformi: N. 7294 del 2011
Massime precedenti Vedi: N. 11272 del 2014