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Cassazione, sentenza 2 aprile 2014, n. 7708, sez. III civile

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - VIZI DELLA COSA - Vendita forzata - Vendita di "aliud pro alio" - Esclusiva deducibilità mediante opposizione agli atti esecutivi - Termine flessibile per l'opposizione - Configurabilità.


Nella vendita forzata l'aggiudicatario del bene pignorato, in quanto parte del processo di esecuzione, ha l'onere di far valere l'ipotesi di "aliud pro alio" con il solo rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, che va esperita - nel limite temporale massimo dell'esaurimento della fase satisfattiva dell'espropriazione, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione - comunque entro il termine perentorio di venti giorni dalla legale conoscenza dell'atto viziato, ovvero dal momento in cui la conoscenza del vizio si è conseguita o sarebbe stata conseguibile secondo una diligenza ordinaria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 591 bis e art. 617, Cod. Civ. art. 1418, art. 1453, art. 1490, art. 1497 e art. 2922
Massime precedenti Difformi: N. 10320 del 1991
Massime precedenti Vedi: N. 10015 del 1998, N. 4085 del 2005, N. 21249 del 2010