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Cassazione, sentenza 2 aprile 2014, n. 7707, sez. III civile

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - Espropriazione immobiliare - Decreto di trasferimento - Doglianze relative alle fasi anteriori della procedura - Preclusioni conseguenti all'apertura della fase di distribuzione delle somme ricavate - Fondamento.


Nell'espropriazione immobiliare, conclusa la fase della vendita con il decreto di trasferimento, le doglianze per vizi ad esso anteriori, non fatte valere utilmente con i rimedi allo scopo apprestati, quale, in particolare, l'opposizione agli atti esecutivi, sono irreversibilmente precluse nella successiva fase della distribuzione, che è volta solo a ricostruire l'entità della somma ricavata ed a procedere alla sua attribuzione o distribuzione, e giammai al riesame della ritualità degli atti precedenti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 510, art. 512 e art. 617
Massime precedenti Vedi: N. 26202 del 2011