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Cassazione, sentenza 11 giugno 2019, n. 15597, sez. III civile

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - Certificazione attestante la proprietà del bene pignorato in capo al debitore esecutato in base ai registri immobiliari -Periodo rilevante - Richiesta del g.e. - Necessità - Ulteriore richiesta del medesimo g.e. del primo atto di acquisto ultraventennale- Mancata produzione - Conseguenze.
 

In tema di espropriazione immobiliare, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di richiedere, ai fini della vendita forzata, la certificazione attestante che, in base alle risultanze dei registri immobiliari, il bene pignorato è di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni di idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto anteriore al ventennio dalla trascrizione stessa, la cui mancata produzione, imputabile al soggetto richiesto, consegue la dichiarazione di chiusura anticipata del processo esecutivo.