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Cassazione, ordinanza 29 luglio 2019, n. 20437, sez. II civile

Trasferimento da procedura esecutiva immobiliare - Assenza dei requisiti di regolarità urbanistica.
 

In caso di trasferimento dell'immobile derivante da procedura esecutiva immobiliare, individuale o concorsuale, la domanda di sanatoria urbanistica può essere presentata nei successivi 120 giorni. L'art. 40, comma 5, L. n. 47/1985, afferma che le nullità previste non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonché a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa. Su di un regime differenziato la cui regolamentazione si completa con il successivo comma 6 nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro 120 giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.