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Categoria: EDILIZIA

* TAR Piemonte - Torino, sentenza 23 novembre 2016, n. 1448, sez. I


EDILIZIA E URBANISTICA - Abuso edilizio – Intervento realizzato senza titolo – Ordine di demolizione – Valutazione delle ragioni di interesse pubblico – Non sussiste.

Deve ritenersi che l’attività sanzionatoria della pubblica amministrazione sull’attività edilizia abusiva sia connotata dal carattere vincolato e non discrezionale laddove, il giudizio di difformità dell’intervento edilizio rispetto al titolo abilitativo rilasciato, che costituisce il presupposto dell’irrogazione delle sanzioni, non è connotato da discrezionalità tecnica, ma integra un mero accertamento di fatto e, pertanto, l’ordine di demolizione delle opere abusive, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sull’interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare.