Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 21 aprile 2016, n. 8094, sez. I civile

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - Divieto di cessione in sublocazione - Obbligo a carico dell'assegnatario con patto di futura vendita - Sussistenza - Durata del divieto - Domanda di riscatto - Presentazione da parte dell'assegnatario - Cessazione del divieto - Esclusione - Accettazione della domanda di riscatto - Ininfluenza.
Il divieto di cessione in sublocazione a terzi dell'alloggio economico e popolare oggetto di assegnazione sussiste, a carico dell'assegnatario con patto di futura vendita (così come a carico dell'assegnatario semplice), fino a quando, con la stipula del contratto, non si perfezioni il trasferimento della proprietà dell'immobile e questo esca dal patrimonio dell'ente, né resta escluso dalla presentazione, da parte dell'assegnatario, della domanda di riscatto, ancorché questa sia da considerarsi accettata ai sensi della l. n. 457 del 1978, atteso che la disposizione transitoria dettata in ordine a siffatta accettazione dall'art. 52, comma 3, di tale ultima legge va intesa non nel senso della costituzione "ope legis" del vincolo contrattuale e del conseguente trapasso di proprietà, bensì in quello della definitività ed incontestabilità del diritto dell'assegnatario a conseguire la cessione mediante la stipula del contratto di compravendita.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - Edilizia residenziale pubblica - Alloggi - Assegnatari - Cessione in sublocazione - Autorizzazione dell'ente concedente - Mancanza - Conseguenze - Decadenza dall'assegnazione - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Presentazione di domanda di trasferimento in proprietà - Irrilevanza - Accettazione della stessa - Ininfluenza.
Ai sensi sia dell'art. 27 del d.P.R. n. 1265 del 1956 che dell'art. 11 del d.P.R. n. 1035 del 1072, gli assegnatari di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica non possono cedere in sublocazione gli alloggi stessi senza la preventiva autorizzazione dell'ente concedente, che può reprimere le relative violazioni, ex art. 26 della l. n. 513 del 1977, con la decadenza dall'assegnazione - provvedimento che integra una sanzione di diritto pubblico contro la quale l'interessato può agire davanti al giudice ordinario, incidendo sul diritto soggettivo di godimento dell'alloggio sorto a seguito della stipulazione del contratto di locazione con l'assegnatario -, senza che rilevi, in contrario, l'avvenuta presentazione, da parte di quest'ultimo, di domanda di trasferimento in proprietà, ancorché da ritenere accettata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 della l. n. 457 del 1978, poiché neppure l'accettazione preclude alla P.A. di dichiarare la decadenza per il sopravvenuto accertamento di comportamenti anteriori, che resta impedita, invece, soltanto dall'atto di trasferimento della proprietà dell'alloggio, in forza del quale il bene è definitivamente sottratto al patrimonio dell'ente ed all'esercizio dei relativi poteri di tutela.