EDILIZIA - Reati edilizi - Limiti di distanza fra
fabbricati - Ragguaglio all'altezza del fabbricato più alto - Applicabilità
alle "altre zone" di cui all'art. 9 del DM n. 1444 del 1968 -
Sussistenza - Fattispecie.
In
tema di reati edilizi, la disposizione di cui al comma terzo dell'art. 9 del
D.M. n. 1444 del 1968 - secondo cui le distanze fra fabbricati devono
corrispondere alla altezza del fabbricato più grande, ammettendo distanze
inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani
particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano
volumetriche - si applica anche agli edifici posti nelle "altre zone"
diverse dalla zona A e dalla zona C espressamente richiamate dai nn. 1 e 3 del
comma primo del predetto art. 9.
(Fattispecie
relativa a fabbricati costruiti in zona D, nella quale la S.C. ha censurato la
decisione di annullamento del sequestro preventivo, adottata dal Tribunale del
Riesame sull'erroneo presupposto che gli edifici insistenti nelle "altre
zone" soggiacciano all'unico limite minimo di metri 10 previsto dall'art.
9, n. 2 del D.M. citato).