È illegittimo il
provvedimento della Soprintendenza che si sostanzi in una rivalutazione nel
merito di quanto aveva già formato oggetto di giudizio da parte del Comune
nell’ambito di attribuzioni sue proprie, sostituendo la propria valutazione di
merito a quella già formulata dall’ente locale nell’esercizio dei suoi
legittimi poteri, specie laddove la delibera comunale era adeguatamente
motivata quanto meno per l’effettuato (e sufficiente) richiamo ob relationem
alla documentazione tecnica acquisita in sede istruttoria, idonea a dimostrare
in che termini la progettazione del lotto costruttivo in questione fosse in
grado di far inserire appropriatamente la successiva edificazione nel contesto
paesaggistico di zona, senza alterarlo né lederlo.