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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 13 ottobre 2016, n. 26691, sez. I civile

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - AREE IN CONCESSIONE - PROPRIETA' SUPERFICIARIA - Convenzione ex art. 35, comma 8, della l. n. 865 del 1971 - Diritto del comune al corrispettivo della concessione in superficie - Obbligatoria corrispondenza all'effettivo costo di acquisizione - Sussistenza - Opposizione alla stima da parte del proprietario - Conseguenze sulla decorrenza del termine di prescrizione.
In tema di edilizia popolare ed economica, il corrispettivo della concessione del diritto di superficie, previsto dall'art. 35, comma 8, della l. n. 865 del 1971, deve assicurare al comune la copertura dei costi di acquisizione delle aree destinate alla realizzazione dei piani e delle opere di urbanizzazione funzionali alla loro edificabilità. Ne consegue che, ove il proprietario del fondo espropriato si sia opposto alla stima, il diritto al predetto corrispettivo può essere fatto valere - ed inizia, quindi, a prescriversi a norma dell'art. 2935 c.c. - solo dal momento in cui la maggiore indennità di esproprio sia stata definitivamente determinata, con il passaggio in giudicato della relativa sentenza, ed effettivamente pagata da parte del Comune.