Edilizia e urbanistica - Norme della Regione
Lombardia - Previsione che, in relazione agli interventi di ristrutturazione
edilizia oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 309 del 2011, i
permessi di costruire rilasciati alla data del 30 novembre 2011 nonché le denunce
di inizio attività esecutive alla medesima data, devono considerarsi titoli
validi ed efficaci fino al momento della dichiarazione di fine lavori, a
condizione che la comunicazione di inizio lavori risulti protocollata entro il
30 aprile
La Corte Costituzionale
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, della legge
della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo
sviluppo e l’occupazione), il quale, in relazione agli «interventi di
ristrutturazione edilizia oggetto della sentenza n. 309 del 2011», «al fine di
tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati», prescrive che i
permessi di costruire rilasciati alla data del 30 novembre 2011 (data di
pubblicazione della sentenza citata), nonché le denunce di inizio attività
esecutive alla medesima data, siano considerati titoli validi ed efficaci fino
al momento della dichiarazione di fine lavori, a condizione che la
comunicazione di inizio lavori risulti protocollata entro il 30 aprile 2012.