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Categoria: EDILIZIA

* Consiglio di Stato, sentenza 23 maggio 2016, n. 2116, sez. IV

EDILIZIA E URBANISTICA - CONCESSIONI EDILIZIE - Rilascio – Tutela dei diritti dei terzi – Obbligo di valutazione da parte del Comune – Non sussistenza.
In sede d’esame dell’istanza per il rilascio d’un titolo edilizio, il Comune non ha l’obbligo di verificare l’esistenza di pattuizioni limitative della proprietà che il richiedente o il suo dante causa abbiano concluso con terzi, dovendo concentrarsi sugli aspetti urbanistici e non su quelli civilistici. La verifica del rispetto, da parte dell’istante, dei limiti privatistici sull’intervento proposto si impone allorché questi ultimi siano realmente conosciuti o immediatamente conoscibili e/o non contestati, di modo che il controllo da parte del Comune si traduca in una mera presa d’atto, senza necessità di procedere a un’accurata e approfondita disamina dei rapporti tra privati.