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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 13 ottobre 2016, n. 20692, sez. I civile

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA Diritto di superficie "ad aedificandum" a tempo determinato - Attribuzione ad una cooperativa edilizia da parte del comune - Azione di rivendicazione relativa alla proprietà superficiaria - Litisconsorzio necessario con il comune - Esclusione.
Il comune che, nell'ambito di un programma di edilizia residenziale pubblica, a norma dell'art. 35 della l. n. 865 del 1971, abbia attribuito ad una cooperativa edilizia un diritto di superficie "ad aedificandum" a tempo determinato, non è litisconsorte necessario nei giudizi aventi ad oggetto le domande di rivendicazione e, conseguentemente, di restituzione di parte della proprietà superficiaria asseritamene oggetto di illegittima occupazione per sconfinamento, atteso che, con la costituzione del diritto di superficie predetto, si realizza una ipotesi di proprietà temporanea a favore degli assegnatari che esclude la contemporanea proprietà dell'ente concessionario, non essendo giuridicamente configurabile che più soggetti siano proprietari esclusivi dello stesso bene.