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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 4 ottobre 2016, n. 19793, sez. II civile

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE - Inalienabilità di immobili di edilizia agevolata - Natura temporanea e relativa del vincolo - Conseguenze - Usucapibilità della proprietà da parte di soggetto terzo - Possibilità.
Il vincolo di inalienabilità degli alloggi di edilizia agevolata previsto dal r.d. n. 1168 del 1938 ha natura temporanea e relativa, condizionata all'esistenza di autorizzazione, sicché non si traduce in un'incommerciabilità dell'immobile, né impedisce che il terzo possa divenire possessore del bene e, quindi, di usucapirlo, non trovando applicazione l'art. 1145 c.c. che si riferisce ai soli beni inalienabili in assoluto.