EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE
DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE - Inalienabilità di immobili di edilizia agevolata
- Natura temporanea e relativa del vincolo - Conseguenze - Usucapibilità della
proprietà da parte di soggetto terzo - Possibilità.
Il vincolo di
inalienabilità degli alloggi di edilizia agevolata previsto dal r.d. n. 1168
del 1938 ha natura temporanea e relativa, condizionata all'esistenza di
autorizzazione, sicché non si traduce in un'incommerciabilità dell'immobile, né
impedisce che il terzo possa divenire possessore del bene e, quindi, di
usucapirlo, non trovando applicazione l'art. 1145 c.c. che si riferisce ai soli
beni inalienabili in assoluto.