EDILIZIA - Reati edilizi - Condanna - Sospensione
condizionale della pena - Possibilità di subordinare il beneficio alla
demolizione - Legittimità - Onere motivazionale - Contenuto.
In
tema di reati edilizi, il giudice, nella sentenza di condanna, può
legittimamente subordinare il beneficio della sospensione condizionale della
pena alla demolizione dell'opera abusiva, in quanto tale ordine ha la funzione
di eliminare le conseguenze dannose del reato, dovendo tuttavia spiegare
perché, nel formulare il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo,
cod. pen. ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione
per la fruizione del beneficio.