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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 29 aprile 2016, n. 17729, sez. III penale

EDILIZIA - Reati edilizi - Condanna - Sospensione condizionale della pena - Possibilità di subordinare il beneficio alla demolizione - Legittimità - Onere motivazionale - Contenuto.
In tema di reati edilizi, il giudice, nella sentenza di condanna, può legittimamente subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva, in quanto tale ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, dovendo tuttavia spiegare perché, nel formulare il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen. ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio.