Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria
- Interventi edilizi - Inclusione della "installazione di tende da sole,
insegne, targhe, impianti tecnologici o elementi di arredo urbano e privato
pertinenziali non comportanti creazione di volumetria" nell'elenco degli
interventi di manutenzione ordinaria, con conseguente riconduzione
nell'attività edilizia libera, esente da comunicazione di inizio lavori.
La Corte Costituzionale:
1) dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 6, commi 3, 8, secondo trattino, e 11, terzo trattino,
della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di
adeguamento della normativa regionale);
2) dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 6, della legge della Regione
Liguria n. 12 del 2015;
3) dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 11, secondo trattino, della
legge della Regione Liguria n. 12 del 2015;
4) dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 15, della legge della Regione
Liguria n. 12 del 2015;
5) dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 20 e 21, primo trattino,
della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015;
6) dichiara inammissibile
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 20 e 21, primo e
secondo trattino, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, promossa
dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3 e 97
della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
7) dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 21, secondo
trattino, della medesima legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, promossa,
in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei
ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.