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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 8 aprile 2016, n. 6928, sez. I civile

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - AREE IN CONCESSIONE - PROPRIETÀ SUPERFICIARIA - Convenzione ex art. 35, comma 8, della l. n. 865 del 1971 - Corrispettivo della concessione in superficie - Obbligatoria corrispondenza all'effettivo costo di acquisizione - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.
In tema di edilizia popolare ed economica, il corrispettivo della concessione del diritto di superficie, che dev'essere previsto nella convenzione di cui all'art. 35, comma 8, della l. n. 865 del 1971, deve assicurare al comune - in applicazione del principio del perfetto pareggio economico, disposizione inderogabile idonea ad integrare automaticamente il contenuto della convenzione - la copertura dei costi di acquisizione delle aree destinate alla realizzazione dei piani e delle sole opere di urbanizzazione funzionali alla loro edificabilità, sicché l'ente è legittimato a pretendere l'eventuale differenza ove nella suddetta convenzione quel corrispettivo sia stato erroneamente determinato in misura inferiore ai costi effettivi.