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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 26 luglio 2016, n. 15380, sez. III civile

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - Acquisto - Diritto di prelazione - Contratto di locazione - Necessità - Ulteriore requisito dell'effettiva e personale utilizzazione del bene da oltre un quinquennio - Indispensabilità - Fattispecie.

Il diritto di prelazione, previsto dall'art. 1, comma 6, della l. n. 560 del 1993 per l'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, richiede non solo che gli assegnatari e i familiari conviventi detengano l'immobile sulla base di un valido contratto di locazione ad uso abitativo, ma anche che sussista il requisito ulteriore della effettiva e personale utilizzazione del bene da oltre un quinquennio, gravando su colui che agisce per far valere tale diritto l'onere di provare i relativi fatti costitutivi.

(Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che la prova di tale ulteriore requisito non potesse ritenersi raggiunta sulla base di una mera presunzione di continuità della pregressa abitazione nell'alloggio, a fronte di precise e convergenti circostanze sintomatiche di un definitivo abbandono dello stesso, da parte dell'assegnatario, quale centro dei propri affari ed interessi, costituite dal provvedimento di distacco dell'interessato ad altro luogo di lavoro geograficamente distante, dall'avvenuto trasferimento dei familiari in altra città e dalla sporadica presenza del dipendente nell'immobile).